Scontrini, ricevute, fatture, tutti documenti relativi a spese mediche ma... quali dobbiamo conservare?
Gli scontrini rilasciati dalla farmacia devono essere conservarti SOLO se riportano il codice fiscale della persona, in assenza di tale dato, lo scontrino non ha nessuna validità per la dichiarazione dei redditi in quanto manca l'elemento fondamentale.
Per evitare tale errore, assicurati sempre che il farmacista prima di stampare lo scontrino abbia inserito il codice fiscale tuo o dei tuoi familiari.
Per essere detraibile uno scontrino fiscale deve contenere: la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Alcune categorie di medicinali non sono detraibili, es. i parafarmaci (integratori alimentari, prodotto fisioterapici, pomate e colliri) come specificato nella risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso ( art.1, comma 679, Legge di Bilancio 160/2019).
Ciò non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
IMPORTANTE!!!
Ricorda di fare sempre ed immediatamente la fotocopia degli scontrini e delle ricevute rilasciate dagli sportelli automatici, l'inchiostro facilmente si sbiadisce rendendo illeggibili i dati riportati!!!!
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